Statuto
Costituzione, scopo e finalità.
Articolo 1-
E’ costituita, un’associazione di tipo culturale, denominata : “Tuscia
Trekking Experience”.
Articolo 2-
L’associazione adotta come proprio simbolo identificativo il seguente
logo, di seguito anche descritto:
logo circolare costituito da un doppio sole concentrico con fondo blu e
raggi marrone chiaro circondati dalla frase “TUSCIA TREKKING
EXPERIENCE” di colore marrone e sottotitolo “natura sapori avventura”
di colore blu.
Articolo 3-
1.Detta associazione, ha sede in Grotte Santo Stefano, frazione del
comune di Viterbo, in via Sicilia, snc.
2.La durata dell’associazione, è a tempo indeterminato.
Articolo 4-
1.Lo scopo dell’associazione, è quello di promuovere ed effettuare la
pratica del trekking, inteso come riscoperta delle passeggiate in ambito
naturalistico e paesaggistico. Ricostruire e preservare la memoria
storica, artistica, naturalistica, ambientale e culturale,attraverso
l’escursione a piedi. Valorizzazione del patrimonio culinario ed enogastronomico.
Riscoprire e valorizzare le tradizioni e le attività umane
della zona di riferimento, con particolare attenzione ai territori dell’
Etruria e della Tuscia.
2.A questo scopo, l’Associazione Tuscia Trekking Experience, intende
rivolgersi alle comunità dei territori sopra citati, dalle quali intende
trarre ispirazioni e forza per la valorizzazione dei territori stessi,
tendendo al miglioramento ed al benessere sociale delle comunità della
zona.
3.L’associazione, non ha finalità di lucro, è apartitica e svolge attività
promozionali, culturali e di utilità sociale, sul territorio nazionale ed in
particolare dell’ Etruria e della Tuscia Viterbese specificati nella prima
parte dell’art.4-
Articolo 5-
1.Per perseguire i propri scopi, l’associazione potrà :
1) Organizzare manifestazioni, convegni, feste, concorsi e qualsiasi altra
attività di carattere promozionale.
2) Promuovere campagne stampa e radio-televisive, pubblicare libri,
riviste, opuscoli, siti internet, gruppi su social network e qualsiasi altra
iniziativa utile ad informare i propri soci e la collettività in generale.
3) Organizzare corsi, stage, seminari, incontri, e qualsiasi altra attività di
carattere formativo.
4) Prendere parte ad iniziative e attività organizzate da terzi, siano essi
pubblici o privati.
2. Ad esclusivo scopo di autofinanziarsi, (in modo non prevalente e
complementare) l’associazione, potrà gestire attività economiche anche di
carattere commerciale, come raccolte pubbliche di fondi, anche
attraverso servizi e beni di modesto valore, nel rispetto della normativa
fiscale ed i principi contabili applicabili, compresa l’eventuale tenuta di
una contabilità separata.
3. I proventi di tutte le attività non potranno essere in nessun caso,
essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta.
Soci
Articolo 6-
1. Potranno far parte dell’associazione, tutti coloro che ne condividono gli
scopi ed accettano integralmente il presente statuto e l’eventuale
regolamento interno.
2. Il numero degli associati non ha limiti.
3. La domanda per poter essere ammessi, deve essere presentata al
Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità e dichiarando di aver
preso visione del presente statuto e di tutti gli eventuali regolamenti e
disposizioni.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà darne risposta entro 30 giorni ed il neo
socio dovrà versare la quota sociale, mentre l’eventuale rifiuto di
ammissione, dovrà essere motivato dal Consiglio Direttivo ed è
sindacabile in Assemblea.
5. Le eventuali dimissioni di un socio, dovranno essere presentate per
iscritto al Presidente dell’Associazione e non prevedono alcun rimborso
delle quote versate..
6. Gli associati, si dividono in :
1) Soci Fondatori : Sono coloro che hanno costituito l’Associazione e
formano il primo Consiglio Direttivo.
2) Soci Ordinari : Sono coloro che a seguito di domanda, vengono ammessi
e pagano la quota sociale, stabilita dall’Assemblea. (La prima quota
sociale è stabilita dai Soci Fondatori).
3)Soci Sostenitori : Sono coloro che oltre alla quota sociale ordinaria,
versano contribuzioni volontarie straordinarie.
4)Soci Benemeriti : Sono coloro che, nominati tali dall’Assemblea, si sono
distinti per aver procurato particolari vantaggi all’Associazione.
5) Soci Temporanei: Sono coloro che intendono associarsi solamente in
occasione di un singolo evento.
Articolo 7-
1. Tutti i Soci, hanno nei confronti dell’Associazione i seguenti obblighi :
1) Sono tenuti a pagare la quota annua associativa annuale entro i termini
stabiliti.
2) Sono tenuti ad osservare il presente statuto e tutti gli eventuali
regolamenti e disposizioni successive allo stesso.
3) Sono tenuti a partecipare alle attività dell’Associazione, in modo
propositivo, spontaneo e volontario, nonché, partecipare alle riunioni
assembleari, secondo le proprie disponibilità e capacità.
4) In caso di comportamenti del Socio o dei Soci, che possano recare
danno all’Associazione ed al proprio patrimonio, il Consiglio Direttivo
potrà e dovrà intervenire, secondo la gravità del caso, applicando le
seguenti sanzioni (tramite voto segreto) e dandone comunicazione
all’Assemblea : richiamo, diffida o espulsione dall’Associazione.
2. Tutti i Soci hanno diritto di voto, libertà di parola ed espressione, che
non potranno essere limitati o esclusi, nemmeno in caso di temporanea
partecipazione alla vita associativa.
Organi dell’Associazione
Articolo 8-
1. Gli organi dell’Associazione sono :
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
4) Il Vicepresidente.
5) Il Segretario Generale.
6) Il Cassiere.
7) I Soci Consiglieri. (massimo 4-quattro).
2. Tutte le cariche sociali, sono assunte ed assolte dai soci, in modo
assolutamente gratuito, salvo il diritto a ricevere il rimborso spese
sostenute e dimostrabili, su delibera degli organi sociali.
3. Nel caso in cui uno o più soci, dovessero fornire particolari servizi
(presentandone il preventivo) alle attività dell’Associazione, può essere
prevista dal Consiglio Direttivo, l’erogazione di rimborsi spese o compensi,
nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la
natura di associazione senza fini di lucro.
Articolo 9-
1. L’Assemblea dei Soci, è l’organo sovrano ed è composta da tutti gli
associati.
2. L’Assemblea generale dei Soci, è convocata almeno una volta all’anno, o
ogni volta se ne ritenga necessario, dal Presidente o da chi ne fa la veci,
mediante avviso scritto da inviare con lettera personale. La
convocazione, deve specificare la data, il luogo, l’ora e gli argomenti
all’ordine del giorno della riunione.
3. L’Assemblea generale, può essere convocata su richiesta di almeno un
decimo degli associati, o quando il Consiglio Direttivo, lo ritenga
necessario.
4. L’Assemblea può essere di carattere ordinario o straordinario : è
ordinaria, se convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento
dell’Associazione. E’ ordinaria, in tutti gli altri casi.
Articolo 10-
1. Compiti dell’Assemblea :
1) Deve, approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo presentati
dal Consiglio Direttivo.
2) Deve, stabilire l’importo della quota sociale annuale. (la prima, è fissata
dai Soci Fondatori).
3) Deve, determinare le linee generali programmatiche dell’attività
dell’Associazione.
4) Deve, approvare l’eventuale regolamento interno.
5) Deve, deliberare in via definitiva, su eventuali ammissioni/esclusioni di
uno o più Soci.
6) Deve, eleggere il Consiglio Direttivo (il 1° è costituito dai Soci
Fondatori) e deliberare su quanto demandatole dallo stesso.
Articolo 11-
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione,
se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e in
seconda convocazione (da tenersi anche nello stesso giorno) qualunque sia
il numero dei presenti, di persona o in delega con un limite di due deleghe
per ogni partecipante.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, vengono prese a maggioranza
dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese,
tranne quelle riguardanti le persone o quando l’Assemblea lo ritenga
opportuno.
3. L’Assemblea straordinaria, approva eventuali modifiche allo Statuto o
regolamenti interni, con la presenza dei tre quarti degli associati e con
decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e
ne devolve l’eventuale patrimonio, con il voto favorevole dei tre quarti
degli associati.
4. Le discussioni e le deliberazione dell’Assemblea, devono essere
riassunte in un verbale, redatto da un componente della stessa,
appositamente nominato dal Presidente, il quale provvederà a firmare
quanto verbalizzato.
5. Ogni associato, ha diritto di poter consultare i verbali d’Assemblea e di
trarne copia.
Articolo 12-
1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sei membri, eletti
dall’Assemblea tra componenti (associati) che hanno dato disponibilità alla
candidatura e resta in carica 4-quattro anni. I membri del Consiglio
Direttivo, sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo, elegge al suo interno, tutte le cariche consigliari
e fissa le responsabilità di Consiglieri e Soci in merito alle attività da
svolgere.
3. Il Consiglio Direttivo, ha il potere di sostituire i propri membri
dimissionari, mediante la cooptazione dei candidati non eletti.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, quando è presente la
maggioranza dei propri componenti ed è tenuto a verbalizzare ogni suo
incontro, dandone incarico al Segretario.
5. Il Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione, non espressamente demandati dall’Assemblea, redige e
presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione e
il bilancio consuntivo e preventivo.
6. Il Consiglio Direttivo, nella definizione e nel proseguimento degli
obbiettivi societari, può nominare Comitati tecnico-scientifici.
Articolo 13-
1. Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il
Consiglio Direttivo e l’Assemblea, convoca l’Assemblea degli associati ed il
Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Nelle votazioni espresse all’interno del Consiglio Direttivo, il voto del
Presidente, ha valore doppio.
2. Il Presidente, resta in carica 4-quattro anni, come il Consiglio
Direttivo, salvo sue dimissioni.
3. Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento. Nel caso in cui il Presidente, presenti le proprie dimissioni,
il Vicepresidente ne potrà assumere la carica, individuando il suo Vice tra
i consiglieri, chiedendo approvazione all’Assemblea altrimenti, dovranno
essere indette nuove elezioni di tutto il Consiglio Direttivo.
Patrimonio Sociale e Bilancio
Articolo 14-
1. Le risorse economiche dell’Associazione, sono costituite da :
1) Contributi e quote associative.
2) Donazioni e lasciti.
3) Contributi da parte di enti pubblici e privati.
4) Proventi marginali, di carattere commerciale e produttivo.
5) Ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell’Associazione
stessa.
2. L’Associazione, ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di
gestione, a favore delle attività istituzionali previste dal presente
Statuto.
Articolo 15-
1. I documenti di bilancio dell’Associazione, sono annuali e decorrono dal
1° gennaio di ogni anno. Il consuntivo, contiene tutte le entrate e tutte le
spese, relative all’anno trascorso.
2. Il bilancio preventivo, contiene le previsioni di spese e di entrate per
l’esercizio annuale successivo.
3. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo in carica e approvati
dall’Assemblea generale ordinaria, con le maggioranze previste dal
presente Statuto, depositati presso la sede dell’Associazione almeno 20-
venti giorni prima della riunione dell’Assemblea ordinaria e possono
essere consultati da ogni associato.
4. Il bilancio consuntivo, deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30
(trenta) aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio Sociale.
Articolo 16-
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione, sarà deciso soltanto
dall’Assemblea generale straordinaria, secondo le modalità previste da
questo Statuto all’art.11 punto 3 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la
liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
Disposizioni finali
Articolo 17-
1. L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei
compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento, con altri
Ecomusei o con altre associazioni che operano nello stesso ambito e in
ambiti ritenuti complementari e sinergici, inoltre è prevista la
collaborazione con altre associazioni operanti nella stessa zona di
riferimento, anche se di diversa natura e interessi.
2. Per tutto quanto non espresso e previsto dal presente Statuto, si
applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in
materia.